Le leggi di Hammurabi re di Babilonia

Le leggi di Hammurabi
Le leggi di Hammurabi

È questo il codice di gran lunga il più antico tra i codici primitivi dell’umanità. Le XII Tavole, su cui si addensa pure tanta oscurità da giustificare le più audaci negative di dotti odierni (Pais, Lambert) sull’autenticità legislativa, sono circa due millennii posteriori; il che vuol dire che pel romano dell’epoca delle XII Tavole, il codice di Babilonia or ora tornato alla luce era precisamente tanto remoto nel tempo, quanto, non dico pel romano dell’epoca degli Antonini o pel greco dell’epoca di Giustiniano, ma per noi moderni sono remote le XII Tavole; e come noi in questo intervallo che ci separa dalle XII Tavole collochiamo due o più civiltà, altrettante avrebbe potuto collocarne tra il codice delle XII Tavole e il codice di Hammurabi quell’antico romano, se fosse stato più civile e istruito del passato del mondo.

Di un millennio almeno, sono più recenti gli altri Codici dell’evo antico: la legge di Manu (XI secolo, secondo i moderni indianisti), il Codice della Cina (XI secolo), la leggendaria legislazione di Licurgo (VIII secolo), le leggi di Zaleuco, Caronda, Dracone, Solone (VII secolo), la legge di Gortina recentemente scoperta (V secolo): soltanto la legge di Mosè sarebbe non più di cinque secoli posteriore.

Un estratto del libro:

I. – Incantesimi, giudizio di Dio, falsa testimonianza, prevaricazione di giudici.

1. Se alcuno (mar ameli, uomo libero) accusa un altro, gl’imputa un incantesimo, ma non può darne la prova, colui che ha accusato dovrà essere ucciso.

2. Se alcuno avanza una imputazione d’incantesimo contro di un altro e non la può provare, e colui contro il quale l’imputazione d’incantesimo è avanzata , va al fiume, salta nel fiume, se il fiume lo afferra, colui che ha accusato dovrà ricevere in possesso la sua casa. Ma se il fiume lo dimostra innocente ed egli rimane illeso, colui che ha avanzata l’imputazione dovrà essere ucciso, colui che è saltato nel fiume dovrà ricevere in possesso la casa del suo accusatore. (Cfr. anche art. 132).

3. Se alcuno in un processo si presenta come testimonio a carico, e non prova ciò che egli ha detto, se è «processo per la vita», quegli dovrà essere ucciso.

4. Se alcuno si presenta come testimonio per grano e danaro, dovrà sopportare la pena comminata nel processo.

5. Se un giudice conduce un processo ed emette una decisione e redige per iscritto la sentenza, se più tardi il suo processo si dimostra errato e quel giudice nel processo che egli ha condotto è convinto di esser cagione dell’errore, egli dovrà allora pagare dodici volte la pena che in quel processo era stabilita, e si dovrà pubblicamente cacciarlo dal suo seggio di giudice, né dovrà egli tornarvi per sedere di nuovo come giudice in un processo.

Scarica il libro:

    

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.